Art. 173.
(Contenuti minimi dei piani di sicurezza).

      1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 168 e del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 158, comma 1, lettera h), della presente legge, sono individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, e successive modificazioni.